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Certificati per l’attività sportiva non agonistica « dott. Mario Pacella

Certificati per l’attività sportiva non agonistica

Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia  di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.

Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici. 

Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione. 

Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.

Chi deve fare il certificato

  • gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione
  • coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
  • chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale

Quali sono i medici certificatori

  • il medico di medicina generale per i propri assistiti
  • il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
  • il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano

Quando fare i controlli e quanto dura il certificato

  • Il controllo deve essere annuale
  • Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio

Quali esami clinici sono necessari

  • Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma  a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
  • Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
  • Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
  • Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista

Leggi le linee guida approvate dal Ministro:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1723

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

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